Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 238
210 / 332Trattamento
In vigore dal 12 lug 1931
Il trattamento e rivolto al miglioramento delle condizioni tisiche e psichiche dei condannati.
La organizzazione dei servizi e le norme speciali di cura sono stabilite con regolamenti interni, i quali possono anche derogare alle disposizioni di questo regolamento circa i colloqui, la corrispondenza e il passeggio.
Il lavoro è ordinato nei limiti e con le cautele disposte
dal direttore.
Storico versioni
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