Art. 238 · Trattamento
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 238

210 / 332

Trattamento

In vigore dal 12 lug 1931
Il trattamento e rivolto al miglioramento delle condizioni tisiche e psichiche dei condannati. La organizzazione dei servizi e le norme speciali di cura sono stabilite con regolamenti interni, i quali possono anche derogare alle disposizioni di questo regolamento circa i colloqui, la corrispondenza e il passeggio. Il lavoro è ordinato nei limiti e con le cautele disposte dal direttore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-238