Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 230
202 / 332Revoca dell'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale
In vigore dal 12 lug 1931
La revoca dell'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale è disposta dal giudice di sorveglianza, anche se per una volta sola al condannato non viene confermata la classifica di buono.
La revoca è disposta sia alla scadenza semestrale sia in applicazione dell'.
Il giudice di sorveglianza, se lo ritiene opportuno, può sospendere la revoca dell'assegnazione tino alla successiva classifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-230