Art. 217 · Divieto dell'uso di tabacco e di bevande alcooliche
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 217

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Divieto dell'uso di tabacco e di bevande alcooliche

In vigore dal 12 lug 1931
È vietato l'uso del tabacco, del vino e di qualsiasi altra bevanda alcoolica.
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