Art. 211 · Luogo dell'esecuzione
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 211

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Luogo dell'esecuzione

In vigore dal 12 lug 1931
Il Ministro designa lo stabilimento nell'interno del quale l'esecuzione deve avvenire, salvo che, a norma, dell' del codice penale, non indichi altro luogo. Il procuratore generale del Re stabilisce l'ora dell'esecuzione.
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