Art. 210 · Esecuzione della pena
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 210

194 / 332

Esecuzione della pena

In vigore dal 12 lug 1931
La pena di morte si esegue mediante fucilazione ad opera di un plotone delle forze armate dello Stato o di agenti appartenenti a, corpi ad esse assimilati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-210