Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 187
171 / 332Isolamento del liberando
In vigore dal 12 lug 1931
Prima di esser liberato il condannato deve, di regola, essere isolato per un termine non superiore a cinque giorni in una cella separata, con divieto di qualsiasi comunicazione con gli altri detenuti.
Durante questo periodo di isolamento, il direttore e il cappellano, e la superiora delle suore negli stabilimenti e nelle sezioni femminili, hanno l'obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di esortarlo a fare buon uso della libertà che sta per ricuperare.
Storico versioni
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