Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 172
156 / 332(Pubblicazione e registrazione delle petizioni. Comunicazione all' autorità giudiziaria
In vigore dal 12 lug 1931
Delle punizioni indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 degli è data conoscenza a tutti i detenuti nei modi stabiliti dal regolamento interno, se non vi sono ragioni in contrario.
Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti e delle cause che vi hanno dato luogo, è presa nota nello speciale registro
(mod. 23) e nella matricola.
Delle punizioni inflitte agli imputati si dà comunicazione all'Autorità giudiziaria con annotazione nel rapporto giornaliero del comandante o capoguardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-172