Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 170
154 / 332Sospensione della punizione della cella per causa di salute
In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto che si ammala mentre sconta la punizione della cella è ricoverato nell'infermeria. Appena guarito è ricondotto in cella.
Storico versioni
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