Art. 170 · Sospensione della punizione della cella per causa di salute
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 170

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Sospensione della punizione della cella per causa di salute

In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto che si ammala mentre sconta la punizione della cella è ricoverato nell'infermeria. Appena guarito è ricondotto in cella.
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