Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 167
151 / 332Infrazioni non prevedute espressamente e concorso d'infrazioni
In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto che turba l'ordine o la disciplina senza che l'infrazione sia preveduta espressamente dal regolamento, o commette più infrazioni è punito secondo l'indole e la gravità del fatto, tenute presenti le disposizioni di questo capitolo.
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