Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 158
142 / 332Uso della cintura di sicurezza
In vigore dal 12 lug 1931
L'uso della cintura di sicurezza è permesso soltanto nei casi di assoluta necessità per impedire che i detenuti producano danno materiale a se stessi e agli altri, quando i mezzi morali siano riusciti inefficaci. L'applicazione della cintura è disposta dal direttore, sentito il medico; tuttavia la cintura può essere applicata nei casi di urgenza, per ordine del comandante o capoguardia, e, alla sua presenza, con le opportune cautele. In questo caso se ne deve però dare immediato avviso al direttore, che fa chiamare subito sul luogo il medico perché dichiari se tale mezzo di repressione deve continuare, e per quanto tempo, ovvero deve essere sospeso o escluso; il medico redige le opportune proposte sul registro dei rapporti.
Il medico visita almeno una volta al giorno il detenuto al quale è stata applicata la cintura di sicurezza.
Storico versioni
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