Art. 140 · Biblioteca
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 140

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Biblioteca

In vigore dal 12 lug 1931
I libri della biblioteca sono messi a disposizione dei detenuti. Il direttore stabilisce quali libri i detenuti possono leggere e se la lettura deve farsi nei locali della biblioteca o nelle celle ovvero in altri luoghi ove i detenuti sì trattengono fuori delle ore di lavoro. Il direttore può permettere che i detenuti leggano anche altri libri e giornali. Per gli imputati occorre anche il permesso dell' Autorità giudiziaria. I detenuti che danneggiano i libri ricevuti in lettura, sono obbligati al risarcimento a norma dell'.
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