Art. 130 · Tariffe della mano d'opera
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 130

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Tariffe della mano d'opera

In vigore dal 12 lug 1931
Le tariffe della mano d'opera dei detenuti addetti al lavoro e ai servizi interni devono essere distinte per ogni officina o servizio ed affisse nei laboratori, nelle celle e nei dormitori.
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