Art. 117 · Lavoro all'aperto
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 117

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Lavoro all'aperto

In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro all'aperto può essere organizzato o nelle case di lavoro all'aperto o con colonne mobili di detenuti che, uscendo dagli stabilimenti per lavorare all'aperto, rientrino, dopo il lavoro, nello stabilimento. Può essere altresì consentito che i detenuti rimangano durante la notte fuori dello stabilimento, purchè sul posto del lavoro o nelle immediate vicinanze possano sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino assoluta garanzia di sicurezza e di disciplina.
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