Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 117
101 / 332Lavoro all'aperto
In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro all'aperto può essere organizzato o nelle case di lavoro all'aperto o con colonne mobili di detenuti che,
uscendo dagli stabilimenti per lavorare all'aperto, rientrino, dopo il lavoro, nello stabilimento.
Può essere altresì consentito che i detenuti rimangano durante la notte fuori dello stabilimento, purchè sul posto del lavoro o nelle immediate vicinanze possano sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino assoluta garanzia di sicurezza e di disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-117