Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 109
93 / 332Intervento di altri medici
In vigore dal 17 mag 1956
In casi eccezionali, su richiesta del detenuto e su conforme parere del medico dello stabilimento, il Ministero può autorizzare l'intervento, per una o più volte, di un medico di fiducia, se il detenuto è in condizione di provvedere alla spesa.
Se ricorre un'assoluta urgenza, l'intervento di un medico di fiducia è autorizzato dal direttore dello stabilimento, che ne riferisce immediatamente al Ministero.
Se si tratta di imputato, l'autorizzazione è data dall'Autorità giudiziaria competente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 15, commi 1, lettera b e 2)) che "Sono devoluti al direttore dello stabilimento carcerario i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787: [...] b) autorizzare l'intervento di un medico di fiducia, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 109. [...] Dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) viene data comunicazione al giudice di sorveglianza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-109