Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 92
17 / 234(Art. 90 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Oltre a quanto è preveduto dall', la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all' non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-92