Art. 9 · (Art. 8 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo III

Art. 9

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(Art. 8 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
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