Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 87
12 / 234(Art. 85 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-87