Art. 82 · (Art. 80 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IIICapo I

Art. 82

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(Art. 80 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
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