Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 52
119 / 234(Art. 51 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall', debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.
Storico versioni
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