Art. 5 · (Art. 4 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 5

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(Art. 4 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio. È autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
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