Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo I›Capo I
Art. 4
4 / 234(Art. 3 T. U. 1926).
In vigore dal 1 apr 1962
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 27 marzo 1962 (in G.U. 1ª s.s. 31/03/1962, n. 85) ha dichiarato "in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-4