Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 37
82 / 234(Art. 36 T. U. 1926).
In vigore dal 6 mag 1998
È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera a) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-37