Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 36
81 / 234(Art. 35 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-36