Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IX
Art. 217
226 / 234(Art. 222 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.
I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-217