Art. 216 · (Art. 221 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IX

Art. 216

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(Art. 221 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Oltre quanto è disposto dall', qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'.
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