Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VIII
Art. 212
Abrogato221 / 234(Art. 216 T. U. 1926).
In vigore dal 12 feb 1982
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17
Note all'articolo
- La L. 25 gennaio 1982, n. 17 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita' del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilita' disciplinari".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-212