Art. 21 · (Art. 20 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IICapo I

Art. 21

109 / 234

(Art. 20 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità. È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-21