Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo II›Capo I
Art. 21
109 / 234(Art. 20 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità.
È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-21