Art. 207 · (Art. 197 e 207 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 207

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(Art. 197 e 207 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento. Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale. Il Ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio. Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.
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