Art. 205 · (Art. 211 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 205

214 / 234

(Art. 211 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-205