Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 201
210 / 234(Art. 206 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica la consigliano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-201