Art. 195 · (Art. 200 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 195

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(Art. 200 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza. Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
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