Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 195
204 / 234(Art. 200 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.
Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-195