Art. 179 · (Art. 183 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 179

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(Art. 183 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello. Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero. Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
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