Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 179
99 / 234(Art. 183 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
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