Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 167
62 / 234(Art. 169 T. U. 1926).
In vigore dal 8 lug 1956
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-167