Art. 161 · (Art. 163 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 161

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(Art. 163 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.
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