Art. 157 · (Art. 158 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 157

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(Art. 158 T. U. 1926).

In vigore dal 24 giu 1956
Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale: a) del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette; b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-157