Art. 153 · (Art. 154 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VICapo I

Art. 153

195 / 234

(Art. 154 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri. L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.
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