Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VI›Capo I
Art. 153
195 / 234(Art. 154 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri.
L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-153