Art. 118 · (Art. 119 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 118

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(Art. 119 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.
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