Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 118
94 / 234(Art. 119 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-118