Art. 101 · (Art. 99 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 101

26 / 234

(Art. 99 T. U. 1926).

In vigore dal 12 mag 1934
È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai. Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.

Note all'articolo

  • La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 6) l'abrogazione dei commi "3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza". Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
  • La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-101