Art. 1 · (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo ICapo I

Art. 1

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(Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593).

In vigore dal 11 lug 1931
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . ( T. U. 1926; R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.
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