Art. 1
In vigore dal 11 lug 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;
Visto l' del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto l' della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato;
Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 127. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-rd-1