Titolo I
Art. 9
9 / 61In vigore dal 16 giu 1931
Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene ordinaria, ma a quella di specie diversa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-9