Art. 8
Titolo I

Art. 8

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In vigore dal 16 giu 1931
Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento. Quando la legge stabilisce la « pena pecuniaria », senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-8