Art. 6
Titolo I

Art. 6

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In vigore dal 16 giu 1931
Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell' del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, à termini di questo decreto. Si applicano i due ultimi capoversi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-6