Art. 51
Titolo II

Art. 51

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In vigore dal 16 giu 1931
I provvedimenti già emessi à termini del capoverso dell', o della prima parte dell', o dell', o della prima parte dell'articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi. Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza. Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell' del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-51