Art. 50
Titolo II

Art. 50

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In vigore dal 16 giu 1931
Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio à termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni. In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza. Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-50