Art. 44
Titolo II

Art. 44

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In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell'attuazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-44