Art. 43
Titolo II

Art. 43

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In vigore dal 16 giu 1931
Per i fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l'articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell' del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-43