Art. 42
Titolo II

Art. 42

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In vigore dal 16 giu 1931
In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, à termini dell'articolo 169 del codice.
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