Art. 37
Titolo II

Art. 37

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In vigore dal 16 giu 1931
Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l'istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-37