Art. 36
Titolo II

Art. 36

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In vigore dal 16 giu 1931
Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si può procedere d'ufficio: 1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta; 2° se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale. Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124, 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l'istanza o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-36